Esonero dall’attività di educazione fisica

scienze_motorie

Si propongono di seguito una serie di indicazioni operative utili a gestire correttamente le richieste delle famiglie di esonerare i loro figli dalle lezioni di Scienze motorie.

Le lezioni di scienze motorie, nelle scuole di ogni ordine e grado, implicano sia una componente di attività pratica sia una componente di attività teorica, che costituiscono un diritto e un dovere per alunni e docenti. Esse, pertanto, rappresentano significative opportunità di socializzazione, e di formazione e informazione culturale nonché, per le loro specifiche modalità di svolgimento, l’occasione per aggiungere e mettere in luce aspetti peculiari della personalità degli alunni. Ciò premesso, ferma restando l’obbligatorietà di tale insegnamento, la disciplina di scienze motorie “può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa”.

 

Gli aspetti procedurali

I genitori dell’alunno o dell’alunna che, per problemi di salute emersi all’inizio o nel corso dell’anno scolastico, legati a infortuni o malattie, si trovi in condizioni fisiche o psicofisiche, temporanee o permanenti, di impossibilità allo svolgimento di alcune o di tutte le attività pratiche o a sostenere particolari carichi di lavoro nell’ambito delle scienze motorie, dovranno presentare al dirigente scolastico formale richiesta di esonero da tali attività. Alla richiesta di esonero sarà allegato un certificato del medico curante che, senza contenere la diagnosi, attesti le motivazioni che evidenziano in modo chiaro l’impossibilità da parte dell’alunno/a di svolgere le attività pratiche, e il periodo di validità temporale dell’esonero stesso. Il dirigente scolastico, preso atto della documentazione presentata, dovrà stabilire se disporre l’esonero parziale o totale delle attività.

Si specifica quanto segue:

a.      nel caso di esonero parziale, saranno trasmesse al docente interessato le indicazioni del medico curante risultanti dalla documentazione.

b.      Qualora la capacità di deambulazione dovesse essere sensibilmente ridotta, gli studenti delle sedi dei licei scientifico e classico, considerata la lontananza delle palestre, restano a scuola in una classe parallela per seguire le lezioni o per svolgere consegne scritte. Le famiglie, in questi casi, inoltreranno la richiesta alla Dirigente scolastica e ai Docenti referenti di sede mediante l’indirizzo di posta istituzionale GOIS001006@ISTRUZIONE.IT

Si sottolinea che “gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile e autonoma determinazione del Capo d’Istituto stesso”. In caso di accoglimento della richiesta, verrà anche evidenziato che questa non esime l’alunno dal partecipare alle lezioni di scienze motorie, limitatamente a quegli aspetti compatibili con le sue particolari condizioni. Lo stesso Dirigente provvederà al rilascio di copia dell’esonero sia alla famiglia che al docente di scienze motorie, che ne annoterà sul registro personale le date di inizio e termine di validità. L’eventuale prosecuzione dell’esonero comporterà la richiesta di un ulteriore certificato medico. Sarà cura del docente coinvolgere comunque nelle ore curricolari gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell’organizzazione delle attività. Da ultimo, si precisa, a proposito della valutazione intermedia e finale, che “[…] il docente può far ricorso oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse. L’allievo esonerato parzialmente o totalmente dalle prove pratiche di scienze motorie non potrà essere esonerato totalmente dalle lezioni della disciplina stessa, ma le dovrà comunque seguire per ciò che è relativo alla parte teorica” (C.M. 6 giugno 1995, n. 1702/A2).

Di recente, l’obbligatorietà della disciplina per tutti gli alunni, compresi gli studenti con disabilità, è ribadita anche dal recente D.I. n. 153/2023 – che ha integrato e modificato il D.I. n. 182/2020 – in cui si precisa che la valutazione degli apprendimenti va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche se queste sono aggregate per aree disciplinari, e che per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado non è previsto l’esonero da nessuna disciplina.

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 297/1994, art. 303 – Capo II Ordinamento dell’insegnamento di educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88, artt. 1 e 3 – Provvedimenti per l’educazione fisica

C.M. 17 luglio 1987, n.216, prot. n. 1771/A – Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3, Legge 7 febbraio 1958, n. 88

C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2 – Valutazione dell’insegnamento dell’Educazione fisica

D.I. n. 182/2020 – Adozione del modello di PEI e delle correlate Linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità

D.I. n. 153/2023 – Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182